Infatti, sia l'impugnazione del provvedimento del prefetto, sia il ricorso in sede giurisdizionale alternativo al ricorso del prefetto, introdotto dall'art. 4, comma 1 septies, d.l. 27 giugno 2003, n, 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (art. 204 bis del codice della strada), pur nelle modifiche normative intervenute, hanno delineato un procedimento giurisdizionale caratterizzato sempre da una accentuata specialità e dall'attribuzione al giudice ordinario del potere di merito di determinare l'importo della sanzione; da ultimo tale specialità e tale eccezionale potere sono previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamati dagli artt. 204 bis e 205 nel testo del codice della strada ora in vigore.
Tale giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in caso di impugnazione di provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi degli artt. 203 e 204 del codice della strada, sussiste anche se le censure sono rivolte esclusivamente al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto e al conseguentemente provvedimento prefettizio, perché così è previsto dall'art. 205 del codice della strada, che appunto rinvia, per quanto concerne il procedimento, allo speciale rito del lavoro. (Parere del Consiglio di Stato 4364 del 24 Ottobre 2013).
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Articolo 204 bis Codice della strada |
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Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150(*) |
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Articolo 205 Codice della strada | |
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 15(*) |
(*)Con il d.lgs. del 1° settembre 2011, n.150 che ha introdotto nuove disposizioni complementari al codice di procedura civile, sono state apportate modifiche agli articoli 204 bis e 205 del codice della strada. A seguito di tali modifiche sono stati dimezzati i termini per proporre il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, ed è stato introdotto un nuovo schema processuale che segue il modello procedimentale del rito del lavoro.
Dott. Luigi Del Giudice