Avv. Barabara Pirelli ; email:
Una donna che fugge attira l'inseguitore, anzi lo crea.Così scriveva Ennio Flaiano e non aveva certamente tutti i torti. Che strana sorpresa e' l'amore, può renderti la vita meravigliosa ma può anche rovinartela se, per sventura, si deve fare i conti con amanti un po' troppo invadenti, ossessionati, possessivi che hanno una percezione distorta dell'amore e delle sue sfumature.
Le violenze nei confronti delle donne sono all'ordine del giorno, anche se non va neppure sottovalutato il fenomeno al contrario, cioè di donne violente e vendicative nei confronti degli ex compagni.
Una recente sentenza della Cassazione la n. 25889 del 2013 ha affermato che : commette il reato di violenza privata, e non di stalking, l'ex compagno che insegue la sua ex e la costringe ad arrestare la corsa del suo veicolo.
Con questa sentenza gli Ermellini hanno cercato di fare chiarezza su fattispecie criminose apparentemente simili, cioè la violenza privata e lo stalking, quest'ultimo era stato invocato dall'imputato per declinare i fatti di cui si era reso protagonista.
Se, infatti, si fosse riconosciuto il reato di stalking ci sarebbe stata una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Va sottolineato che, la suddetta sentenza e' del 13 giugno 2013, quando non era ancora diventato legge il DL sul Femminicidio entrato in vigore l'11 ottobre 2013.Queste le novità più importanti: la querela diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, resta, invece, revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima.
Al di fuori dell'arresto obbligatorio la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche.
Fatta questa breve premessa, qui di seguito viene riassunta in breve la storia giudiziaria.
La Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ribadiva la responsabilità penale di un uomo in ordine al reato di cui all'art. 544-bis cod. pen. perché con crudeltà ammazzava il cagnolino della sua ex colpendolo volontariamente allo sterno; rispondeva, inoltre, del reato di cui all'art. 610 cod. pen., (violenza privata) perché inseguiva la sua ex costringendola ad arrestare la corsa del proprio veicolo.Veniva, dunque, confermata la pena inflitta dal primo giudice, in complessivi mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza l'uomo proponeva ricorso in Cassazione eccependo l'erronea qualificazione dell'uccisione del cane come fattispecie sanzionata dall'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali per crudeltà o senza necessità) ritenendo invece che il fatto andava configurato nell'articolo 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui).
Inoltre, si eccepiva l' inconfigurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen., ritenendo riconducibile la condotta alla fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., dichiarata estinta già dal primo giudice in seguito all'intervenuta remissione della querela.
La Suprema Corte sottolineava le differenze intercorrenti tra la fattispecie degli atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612 bis c.p. che tutela il singolo cittadino da comportamenti che ne condizionino la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure dal reato di violenza privata (art. 610 c.p.) che richiede non solo l'induzione del predetto stato d'ansia e timore, ma anche la finalità di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, impedendone la libera determinazione e incidendo sulla propria libertà psichica.
Dunque, secondo gli Ermellini era corretta la formulazione del reato di violenza privata e la conseguente condanna per l'imputato che aveva costretto la sua ex convivente a fermare la propria automobile e a rifugiarsi nel portone dell'abitazione di un'amica.
Un ulteriore distinguo veniva fatto tra : il delitto di uccisione di animale (art. 544 bis c.p.) che ha come bene giuridico di riferimento il sentimento per gli animali, mentre la contravvenzione originaria (art. 638 c.p.) punisce la condotta considerando l'animale un bene economico, suscettibile di valutazione monetaria e fonte di reddito per il soggetto cui afferisce.
Secondo la Corte,corretta era anche la configurazione del reato di cui all'art. 544 bis, perché nel caso di specie l'uccisione del cane non poteva considerarsi una mera questione economica- patrimoniale, perché essendoci stata la volontarietà era evidente che l'imputato provava un astio così forte nei confronti della ex al punto di arrivare ad uccidere una vittima innocente ed inconsapevole come un cane.
Per tutte queste ragioni il ricorso in Cassazione, presentato dall'uomo, non trovava accoglimento.