di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 26096 del 20 Novembre 2013. La semplice circostanza di aver subito un danno su una strada pubblica non implica necessariamente un obbligo per il Comune di risarcire il danno nella sua qualità di custode. 

Resta, infatti, onere del danneggiato provare sia la presenza di un ostacolo qualificabile giuridicamente come insidia o trabocchetto (nel caso in oggetto, un palo della luce, posto però oggettivamente al centro della strada, luogo sicuramente ben visibile) sia l'esistenza di un nesso causale tra l'evento lesivo ed il danno subito.

Nel caso di specie, al di là dei vizi formali contenuti nel ricorso alla Suprema Corte, la stessa si sofferma comunque brevemente sul merito della questione, enunciando il principio alla base dell'intera materia della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione in merito ai danni cagionati da cose in sua custodia: "la norma dell'art. 2051 codice civile, che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". La problematica, non superando il filtro della Sesta Sezione, viene dichiarata inammissibile.


Vai al testo dell'ordinanza 26096/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: