di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25899 del 19 Novembre 2013. In caso di intimazione di sfratto per morosità, è legittimo eccepire la mancata compensazione delle spese sostenute dal conduttore - che, nel caso di specie, si è fatto carico delle spese derivanti alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico, senza tuttavia darne preavviso al locatore - con il debito concernente i canoni di locazione non corrisposti, pari a sette mensilità?

Prevedendo espressamente il contratto di locazione l'eventualità di risoluzione del contratto per mancato pagamento di canoni di locazione relativo a somme consistenti - eventualità integrata nel caso in oggetto - e non essendo stata prodotta la prova che il conduttore "avesse dato previo avviso della necessità dei lavori, come prescritto dalla norma, e che di fatto il conduttore rifiutando il pagamento dei canoni aveva violato altra clausola che considerava la gravità del ritardato pagamento, con violazione dei patti contrattuali e con la indebita compensazione operata", il giudice del merito, sia in primo che in secondo grado, ha escluso la possibilità che tale spesa potesse compensarsi con il debito maturato. Tale statuizione è stata confermata anche in Cassazione. Infatti, prima che fosse siglato contratto di locazione, il conduttore aveva visitato i locali e li aveva trovati adatti alle proprie esigenze, mancando dunque qualsiasi riscontro oggettivo circa l'urgenza che avrebbe caratterizzato l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico. Non riscontrando alcun vizio di irragionevolezza nel ragionamento effettuato dal giudice del merito né alcun difetto di motivazione, la Suprema Corte conferma la sentenza di sfratto.


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