Dott. Emanuele Mascolo - La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 26143 del 21/11/2013, ha rigettato il ricorso da un lavoratore contro una sentenza che aveva convalidato la legittimità del licenziamento che gli era stato inflitto per aver registrato alcune conversazioni tra colleghi..
Nel valutare la legittimità del licenziamento il giudice di merito aveva tenuto conto di un'unica contestazione e cioè del fatto che il lavoratore improvvisatosi 'spione', aveva effettuato registrazioni audio che, a suo dire, sarebbero servite a dimostrare una situazione di mobbing.
Non essendo state disconosciute dalla controparte, secondo il ricorrente, le registrazioni avrebbero dovuto considerarsi un legittimo mezzo di prova da utilizzare in giudizio, senza che con questo si potesse considerare violata la riservatezza.
Il ricorrente sottolineava anche la poca chiarezza circa la valutazione della sua sua condotta come "capace di far venir meno il vincolo fiduciario e se un tale elemento dovesse essere ravvisato nella violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi o nel fatto che questi avessero ritenuto impossibile una collaborazione a seguito dell'accaduto."
La Corte di Cassazione, ha statuito invece che a buona ragione la Corte di Appello aveva motivato circa la legittimità dell'addebito disciplinare che aveva portato al licenziamento.
In merito all'utilizzabilità delle registrazioni come fonte di prova nell'ambito del processo civile va ricordato quanto dispone l'articolo 2712 del codice civile secondo cui queste "formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
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