di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 25894 del 19 novembre 2013. Deve ribadirsi che l'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto

(cfr. articoli 1326, primo comma, e 1327, codice civile), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex articolo 1336 codice civile (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, codice civile, non potendo presumersene la vessatorietà), che 1'utente può non accettare non essendo privo di alternative (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 66 del 2005), sì che "l'univoca qualificazione contrattuale del servizio" - e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia - reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta, che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità ed in relazione alla quale infatti la scheda metallica, che consente di immettervi il veicolo, è predisposta per misurare il tempo dell'utilizzazione dello spazio, non l'identificazione di colui che ritira l'auto. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con sentenza 19 novembre 2013, n. 25894.


Vai al testo della sentenza 25894/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: