Se la struttura sanitaria presso cui è stata programmato un parto non ha dotazioni strutturali idonee a far fronte ad eventuali parti prematuri, è necessario che la gestante sia stata adeguatamente informata di tale carenza e dei rischi che ne conseguono

In difetto, sia il primario, sia la struttura sanitaria, dovranno risarcire il danno. 

E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 25907/2013) che ha tirato di nuovo in ballo la tematica del consenso informato.

Nel caso di specie proprio per l'inesistenza di un reparto di pediatria neonatale si era verificato un grave ed irreversibile danno neurologico a due gemelli.

E' stato proprio il difetto di informazione a indurre i giudici di merito a riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore dei genitori  e dei due gemelli, condannando il primario e la struttura sanitaria.

La responsabilità è stata riconosciuta anche per un ulteriore negligenza che è stata quella di non aver disposto il trasferimento in una sede ospedaliera più adeguatamente dotata di strumentazione, nonostante fossero prevedibili le gravi difficoltà, dato che erano già apparsi inequivocabili sintomi  di avvicinamento al parto in una donna che si trovava nella 28ยช settimana di gravidanza.


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