SUCCESSIONE LEGITTIMA: LE SEZIONI UNITE (SS.UU. 4847/2013) SUI DIRITTI DI USO E DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.
di Anna De Miccolis Angelini
L'art. 540 , comma 2 c.c., in materia di successione necessaria recita: "Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
La medesima previsione non si riscontra, invece, nell'ambito della successione legittima ( artt. 581 e 582 c.c.). L'unico riferimento codicistico è nell'art. 584, comma 1, c.c., che rinvia ai predetti diritti nei confronti del coniuge putativo.
L'interpretazione e l'applicazione di questa norma ha dato adito, nel corso degli anni, a numerose controversie di cui sono stati investiti i Giudici di merito, fino a giungere all'attenzione della Consulta, la quale nel lontano 1988 fu chiamata a pronunciarsi sulla questione di di legittimità costituzionale degli artt. 582 e 582 c.c. , per asserita violazione - in virtù del mancato richiamo di tali diritti anche al coniuge non putativo - del principio di uguaglianza ex artt. 3 Cost e 29 Cost. . L'incostituzionalità dell'art. 540, comma 2, c.c. fu, tuttavia, esclusa con sentenza n. 527/1988. La Corte affermò, infatti, che tale mancata previsione lungi da essere una lacuna in cui era incorso il Legislatore era invece espressione di una precisa intenzione dello stesso: i diritti di uso e di abitazione al coniuge che succede ab intestato erano da considerarsi non in aggiunta alla quota devolutagli per legge ( come per la successione necessaria, per la quale era dunque opportuna una espressa previsione ) ma come contenuto della stessa.
Tale intervento ermeneutico non fu però risolutivo: il contenzioso avente ad oggetto i diritti di uso e abitazione, in particolare la modalità di calcolo degli stessi, continuava ad affollare le aule di giustizia e le discussioni dottrinarie sul punto si moltiplicavano.
E' in questo quadro dottrinario e giurisprudenziale che si staglia la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 4847 del 27/02/2013, la quale torna sulla questione pronunciandosi in maniera innovativa.
Le Sezioni Unite, infatti, sulla base di una diversa metodologia argomentativa arrivano ad affermare che la funzione dei diritti in questione è quella di realizzare in ambito successorio una concezione della famiglia ispirata alla completa parificazione dei coniugi, sia sul piano patrimoniale che morale, nonché quella di soddisfare un bisogno esistenziale della persona umana alla stabilità delle condizioni di vita. Ciò posto, i diritti di uso e di abitazione devono trovare applicazione analogica oltre gli angusti confini della successione testamentaria, secondo una interpretazione costituzionalmente conforme.
La Suprema Corte osserva, altresì, che anche sul piano del diritto positivo l'art. 540, comma 2 c.c., va interpretato come rivolto tanto alla successione testamentaria quanto a quella legittima, posto che recitando: "Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati spettano i diritti di uso e abitazione concorso del coniuge con altri chiamati" sembrerebbe far riferimento ad entrambe le ipotesi, successione testamentaria e successione legittima, in cui tale concorso ricorre.
Sulla base di queste premesse, gli Ermellini giungono poi a risolvere l'annosa questione delle modalità di calcolo dei diritti di uso e di abitazione affermando il principio secondo il quale: "il loro valore capitale deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".
Una simile soluzione non poteva che prendere le mosse dalla configurazione dei diritti de quibus quali prelegato ex lege : i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge superstite anche nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli articoli 581 e 582 c.c., cristallizzando in maniera netta l'intento che ha ispirato il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975: la tutela dell'interesse del coniuge superstite alla sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare anche dopo la morte dell'altro coniuge.
Anna De Miccolis Angelini, avvocato. E-mail: anna_de_miccolis@hotmail.com
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