di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 26519 del 27 Novembre 2013. Per giurisprudenza costante, la comunicazione che il datore di lavoro effettua al lavoratore - il quale sia risultato vincitore a seguito di esperimento di azione di accertamento di illegittimità del licenziamento - per la ripresa in servizio non deve necessariamente assumere forme particolari, bastando semplice conferma dell'avvenuta ricezione, a patto che l'invito sia sufficientemente specifico.

Mancando tale specifica, può essere considerato un fatto concludente la mancata risposta alla richiesta di spiegazioni avanzata dal lavoratore reintegrato, il quale chieda al funzionario interessato informazioni precise circa le mansioni che gli saranno attribuite (nella specie, per accertarsi che le medesime siano le stesse svolte prima del licenziamento).

A tale conclusione era giunta la Corte d'Appello, la quale aveva interpretato questa inerzia nel riferire specificazioni come un rifiuto a procedere allo stesso reintegro, mancando nella lettera di intenti qualsiasi indicazione utile al lavoratore per ripresentarsi in azienda. A seguito di inerzia datoriale, infatti, il lavoratore non si sarebbe più presentato sul luogo di lavoro, lasciando scadere il termine di trenta giorni di cui allo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970). La Suprema Corte conferma la decisione impugnata, stabilendo che "per l'ipotesi in cui il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal corrispondente invito del datore di lavoro, presuppone l'accertamento (…) della sufficiente specificità dell'invito predetto non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro e dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione". Questo controllo deve essere effettuato dal giudice del merito, il quale deve accertare che sia intervenuto, da parte del datore, "un invito concreto e specifico a rientrare in azienda, nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre, se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". Concludendo, "la richiesta dei dovuti chiarimenti in ordine alla posizione lavorativa offerta in seguito di un invito datoriale privo di specificità è da considerare efficace - al fine di escludere l'inerzia del lavoratore - anche se effettuata dal legale del lavoratore stesso". Esclusa l'inerzia del lavoratore ed accertata al contrario quella aziendale, il ricorso della società è respinto.


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