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L'aspetto più delicato da gestire, in una separazione personale dei coniugi, e' senza dubbio l'affidamento dei figli. L'amore tramonta, le coppie scoppiano ma i figli sono per sempre; con la separazione ci si separa dal coniuge ma non dai figli.
Con l'entrata in vigore della legge n.54 del 2006, l'affidamento condiviso dei figli minori, è diventata la regola in caso di separazione dei coniugi o delle coppie di fatto.
Con l'introduzione del nuovo testo dell'articolo 155 c.c. e' dunque il giudice che analizzando i singoli casi casi, valuta se esistono elementi o situazioni specifiche che ostano all'affidamento condiviso, tenendo presenti una serie di elementi prognostici quali la capacità di relazione affettiva, di disponibilità ad un assiduo rapporto con l'altro genitore e aI mantenimento di una stessa linea guida nell' educazione del minore.
Invece, il giudice dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore, a un solo genitore, quando l'affidamento condiviso crea pregiudizio al figlio stesso.
Dunque, per la legge l'affidamento condiviso e' la regola mentre l'affidamento esclusivo costituisce l'eccezione.
In buona sostanza l'affidamento esclusivo di un figlio può essere chiesto solo in casi particolari di violenza nei confronti dei figli o del coniuge o nel caso vi siano forti carenze di un genitore sul piano affettivo.
In merito a ciò, risale a pochi giorni fa una sentenza della Cassazione, la n.26122 del 21 novembre 2013 che ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori al padre, con collocamento delle bambine all'estero presso la nonna, perché la madre aveva dato prova di una certa instabilità affettiva.
La storia giudiziaria vede come protagonisti due genitori, non coniugati, che avevano avuto due figlie. In seguito alla crisi relazionale della coppia, il Tribunale per i minorenni affidava le bambine in via esclusiva al padre, con collocamento presso la nonna paterna in Argentina, mentre entrambi i genitori rimanevano in Italia.
Il Tribunale per i minorenni fondava la propria decisione sulla maggiore affidabilità del padre avendo creato un nuovo nucleo familiare mentre la mamma era stata ritenuta non idonea avendo «dato prova di una certa instabilità affettiva, concependo altri figli con uomini diversi, senza instaurare alcun rapporto duraturo».
La corte d' Appello confermava la decisione del Tribunale per i minorenni e, pur non ritenendo la madre priva della capacità genitoriale, considerava l' affidamento condiviso non concretamente realizzabile finché le minori rimanevano in Argentina presso i nonni paterni.
La donna proponeva ricorso in Cassazjone sostenendo che, stante la sua capacità genitoriale, avrebbero dovuto preferire l'affidamento condiviso a quello esclusivo. La Suprema Corte respingeva il ricorso della donna aderendo alla decisione della Corte territoriale che aveva deciso di collocare le minori presso la nonna paterna in Argentina.In questo modo, l'affido esclusivo al padre appariva maggiormente corrispondente agli interessi delle minori, garantendo una medesima linea guida nella loro educazione, senza inutili e soprattutto dannosi, possibili contrasti.