di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 27040 del 3 Dicembre 2013.
Può il condomino dello stabile attiguo impugnare una delibera assembleare adottata all'unanimità dai condomini dello stabile interessato, contestandone la validità? Nel caso di specie la delibera condominiale autorizzava il trasferimento di alcune unità abitative da alcuni condomini ad altri. E, per lo stesso principio, può sollevare innanzi ad un giudice la questione di nullità del contratto di compravendita che ne è derivato?
Secondo il giudice dell'appello la risposta è no! Ci sarebbe infatti una carenza di legittimazione ad agire.
La vicenda è finita anche dinanzi alla Corte di Cassazione.
Prescindendo da altre questioni procedimentali come la circostanza che il ricorrente avrebbe omesso di formulare, nelle proprie contestazioni, quesiti chiari, nei quali fossero ravvisabili le singole criticità strettamente connesse alla violazione di una determinata norma sostanziale o processuale, la Suprema Corte risponde comunque alla questione sollevata enunciando il seguente principio di diritto: "il terzo estraneo alla sottoscrizione di un atto non ha in generale interesse a dedurne la nullità, e il potere officioso di rilevare la nullità deve trovare riscontro nella violazione di norme inderogabili e non può essere invocato in virtù dello ius poenitendi di chi ha approvato delibere perfettamente legittime". Dove per ius poenitendi bisogna intendere il potere che ciascuna parte ha di recedere unilateralmente dal contratto, sino al momento della sua esecuzione. Dal chiaro enunciato della Cassazione emerge come l'unico elemento in grado, in generale, di fondare la legittimità ad impugnare un atto in capo al terzo sia la "violazione di norme inderogabili"; circostanza certamente non verificatisi nel caso in oggetto. Conseguentemente, il ricorso è rigettato.
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