di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 27117 del 4 Dicembre 2013. Il fondo patrimoniale è un particolare istituto giuridico, previsto dall'art. 167 codice civile, costituito da beni, mobili e immobili, conferiti dai coniugi e vincolati al fine di sostenere la famiglia. Per questa sua peculiare caratteristica i beni facenti parte del fondo, ex art. 170 codice civile, non possono essere pignorati se non per debiti contratti esclusivamente per bisogni della famiglia. Nel caso di specie la banca creditrice dei coniugi aveva ottenuto in primo grado la revoca, ex art. 2091 codice civile
, degli atti costituenti fondo patrimoniale, dimostrando la dolosa affluenza al fondo di tutte le proprietà immobiliari dei coniugi, ad effetto della quale erano state sottratte importanti garanzie del credito. Avverso tale sentenza i soccombenti propongono ricorso in Cassazione contestando l'errore commesso dal giudice del merito, cioè il non aver raccolto elementi sufficienti "per stabilire un valido raffronto tra importo del credito ipotecario ed effettiva consistenza degli immobili destinati a fondo patrimoniale".Il motivo è considerato infondato. In primo luogo, non trova accoglimento la censura per la quale legittimato passivo all'azione revocatoria avanzata dall'istituto di credito sarebbe soltanto il marito, in qualità di firmatario del debito non onorato; per giurisprudenza costante, essendo il fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi, è legittimato passivo anche il coniuge non direttamente coinvolto nelle operazioni negoziali. In secondo luogo, al di là del vizio formale riscontrato dalla Suprema Corte in merito alla formulazione del quesito di diritto - poiché all'epoca dei fatti tale norma era ancora in vigore - la Corte spiega comunque come non sia affatto decisiva la carenza di elementi presuntivi, a dire del ricorrente, non considerati nella decisione impugnata. Infine, la prova della "dolosa preordinazione" della costituzione del fondo rispetto alla contrazione del debito va inserita in un contesto temporale che tengo conto del momento della nascita stessa del credito, "e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale".
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