Dott.Roberto Paternicò. "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse". Così recita il 3°comma dell'art.1917 del Codice civile.
Sull'argomento si é espressa la Terza sezione Civile della Suprema Corte, con la pronuncia n. 3638 del 14 febbraio 2013, che ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale sulla ripartizione delle spese di giudizio in ambito assicurativo.A fronte, anche, di un rigetto della domanda risarcitoria, la norma sancisce come siano a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, seppur nei limiti del quarto della somma assicurata. Pertanto, la costituzione e difesa in giudizio dell'assicurato è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore il quale, di conseguenza, sarà tenuto a rimborsargli le spese, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo istante.
Dott.Roberto Paternico'
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