Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

La scelta di fuggire dal compagno o dalla compagna può avere diverse motivazioni e spesso quando un amore e' al capolinea, il limite di sopportazione rompe gli argini della pazienza facendosi che il primo pensiero sia quello di fuggire.

 

Ma questo gesto, compiuto all'interno di un matrimonio, può comportare l'addebito della separazione costare caro se non vengono provate le ragioni poste alla base della scelta di 'fuggire'.

Questo è esattamente ciò che è accaduto ad una moglie che all'improvviso ha deciso di abbandonare la casa coniugale asserendo che il suo gesto era dipeso dalla prepotenza del marito che oltretutto la trascurava sessualmente.

La vicenda è finita dinanzi al  Tribunale di Treviso che con la sentenza n. 1212/2013, accoglieva la domanda di separazione per colpa presentata dal marito per il fatto che la moglie se ne era andata via con il figlio piccolo.

La donna  si era solo difesa sostenendo che il marito era arrogante e che la trascurava sessualmente ma per provare i fatti, aveva chiamato a testimoniare la madre e una sua amica le cui dichiarazioni testimoniali sono state considerate dal Tribunale insufficienti.

Al contrario il marito riusciva a dare la prova dell' infedeltà della moglie.

Dunque, in sede civile se l'abbandono del domicilio domestico è giustificato da valide ragioni, queste devono essere provate, altrimenti il giudice può addebitare la separazione a chi ha abbandonato la casa coniugale.

Vale la pena ricordare che in certi casi l'abbandono della casa coniugale può essere perseguito anche penalmente. Anche se non esiste più il reato di abbandono del tetto coniugale,  la condotta in oggetto può essere punita ai sensi dell'art.570 codice penale titolato come "violazione degli obblighi di assistenza familiare,ove ner icorrano i presupposti.(1)

Ritornando alla sentenza in esame, il Tribunale ha sottolineato che l'abbandono della casa coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge oppure dal fatto che la convivenza è divenuta ormai intollerabile; la prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli.

In conclusione, il Tribunale ha sfidato il figlio della coppia ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre. La casa veniva assegnata a lui dal momento che la donna aveva lasciato l'abitazione ancora prima del giudizio di separazione.

(1) art.570c.p.: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

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