di Licia Albertazzi - Cassazione: Il creditore non può abusare degli strumenti processuali. No al frazionamento del credito per ottenere più decreti ingiuntivi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 27624 dell'11 Dicembre 2013.
E' illegittimo il frazionamento del credito, effettuato senza motivazione apparente, che dà origine all'emissione di più decreti ingiuntivi nei confronti dell'unico debitore.
E' afferma la sezione filtro della Suprema Corte, nella sentenza in oggetto. Nel caso di specie un condominio, a seguito di delibera assembleare concernente la ripartizione delle spese comuni, ha ottenuto dal giudice l'emissione di più decreti ingiuntivi, ognuno riferito a singola unità immobiliare, tutte però di proprietà di un unico condomino.
Secondo la Suprema Corte tale comportamento esulerebbe dal principio di correttezza e buona fede che sempre deve sottostare nei rapporti tra creditore e debitore: questa modalità di riscossione, infatti, se da una parte non è idonea a fornire alcuna utilità pratica al creditore, sicuramente è motivo di svantaggio per il debitore che, ricorrendo in Cassazione - essendo l'opposizione ai decreti stata respinta sia in primo che in secondo grado di giudizio - ne ottiene la censura. "Non è consentito al creditore di una somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede (…), sia con il principio costituzionale del giusto processo", cioè di un abuso degli strumenti processuali. I decreti opposti vengono revocati - poiché il giudice del merito non avrebbe potuto emetterli a tali condizioni - e le spese processuali poste a carico del condominio.
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