di Licia Albertazzi - La circostanza di aver ricevuto l'indennità di fine rapporto non preclude all'agente di esperire azione volta al risarcimento dei danni subiti. Se in primo e in secondo grado il ricorrente ottiene l'accertamento della sussistenza di contratto di agenzia e la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte - società con la quale aveva stipulato accordo di promozione commerciale - gli vengono tuttavia negate altre corresponsioni, consistenti in diverse indennità concernenti specificamente il rapporto di agenzia.

Nei ricorsi principale e incidentale proposti alla Suprema Corte vengono sollevate diverse questioni, tra cui il difetto di motivazione della decisione del giudice del merito relativamente all'accertamento connesso alla pronuncia di risoluzione contrattuale. In materia di onere della prova, afferma la Suprema Corte (sentenza n. 27294 del 5 Dicembre 2013. ) che "in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza che ritiene imputabile all'agente, che non consenta una prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (…) è onere del proponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari". Ciò in ossequio al principio della "riferibilità o vicinanza o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova". Infine, all'agente che abbia ottenuto risoluzione del proprio rapporto di lavoro spetta sia l'indennità di mancato preavviso sia l'indennità suppletiva di clientela, non essendo l'una preclusiva dell'altra, "finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia". Due indennità diverse - per finalità differenti - seppur con identici presupposti, che vanno quindi integralmente e separatamente corrisposte all'agente.


Vai al testo della sentenza: Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 27294 del 5 Dicembre 2013

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