di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27511 del 10 Dicembre 2013. Nel caso di specie un lavoratore, assunto con contratto di apprendistato, promuoveva giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro chiedendo al giudice l'accertamento di rapporto di lavoro di tipo subordinato - data la continuità dello stesso e l'assenza del requisito della formazione - con conseguente pagamento delle competenze dovute. Pur riconoscendo il principio, consolidato in giurisprudenza, per cui è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di contratto di apprendistato - pur essendo il datore di lavoro contumace - rigetta nel merito le domande proposte. Il lavoratore propone dunque ricorso in Cassazione.
Tutti i motivi di ricorso proposti dal ricorrente si concentrano su presunti errori commessi dal giudice del merito nell'esaminare e valutare le circostanze di fatto; nonché, come sopra riportato, nell'apparente contraddittorietà tra principio enunciato e soluzione adottata. La Cassazione conferma la decisione di merito spiegando come, nonostante la contumacia
della società convenuta, il giudice di merito abbia comunque accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro di apprendistato, raccogliendo e analizzando tutti gli elementi probatori emersi in corso di causa. La prova richiesta dalla legge è stata quindi fornita, non sussistendo di conseguenza alcuna contraddizione. Infine, "la valutazione delle prove testimoniali dettagliatamente e logicamente considerate dal giudice d'appello non è censurabile in questa sede di legittimità". Il ricorso è rigettato.Vai al testo della sentenza 27511/2013