"In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/1994 per l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori."

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 50605 del 16 dicembre 2013, ha altresì precisato che "il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione."

Nel caso preso in esame dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente responsabilità penale del datore di lavoro in ordine all'infortunio mortale di un suo dipendente, per la posizione di garanzia dallo stesso rivestita quale appunto datore di lavoro e, quindi, titolare dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Dalle risultanze processuali - si legge nella sentenza - è emerso che un lavoratore rimaneva vittima di un infortunio mentre provvedeva con un collega a caricare alcuni infissi in PVC, completi di vetro, su di una pedana per il successivo trasporto, all'interno della società cooperativa presso la quale prestava la sua attività lavorativa. Nel dibattimento si è anche accertato che il datore di lavoro all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di presidente e legale rappresentante della ditta e che con un atto privo di data aveva delegato ad un socio la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre nel corso dell'istruttoria è stato appurato che la procedura utilizzata dal datore di lavoro per il carico degli infissi si era rivelata pericolosa e scorretta, agli operatori non era stata fornita un'adeguata formazione in relazione alla movimentazione dei carichi ed ai rischi inerenti nonché in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, non era stato predisposto un ambiente sicuro ed i dipendenti non erano provvisti di protezioni individuali atte ad evitare eventuali infortuni o, comunque, a limitarne i danni.

Inoltre la Corte territoriale - proseguono i giudici di legittimità - "ha correttamente evidenziato il nesso causale tra l'omissione delle precauzioni da adottare sul luogo di lavoro e della valutazione del rischio nella predisposizione della procedura di carico in questione ed il fatale infortunio: gli infissi sono caduti addosso al lavoratore, schiacciandolo, in quanto non erano autonomamente assicurati alla pedana ma erano ad essa connessi da un semplice cordino che, di volta in volta, veniva slegato per aggiungere ulteriori elementi. Dunque, al momento del carico dell'ultimo infisso, tutti gli altri, essendo liberi, sono scivolati addosso al lavoratore travolgendolo. Peraltro la stretta correlazione causale tra l'incidente e l'inadeguata valutazione dei rischi (nonché l'insufficienza del relativo documento) è resa evidente da una circostanza giustamente posta in evidenza dai giudici di appello: subito dopo il sinistro la fase di lavorazione interessata - cioè quella del carico degli infissi - venne sensibilmente modificata." 

In merito alla doglianza inerente l'obbligo di garanzia e l'inefficacia ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, attribuita dai giudici di merito alla delega conferita al socio, i Giudici di Piazza Cavour rilevano che la delega risultata priva di data - con conseguente impossibilità di collocarla con certezza in un momento antecedente al sinistro - è finalizzata alla nomina di RSPP e non alla delega della posizione datoriale e non contiene alcuna attribuzione di poteri finanziari né di alcun altro potere proprio del datore di lavoro e tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.

"Il delegato per la sicurezza - figura come già detto del tutto eventuale - è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose, non ricorrenti nel caso in esame. Peraltro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n, 81 del 2008, il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi."   


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