di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 28137 del 17 Dicembre 2013. Il caso in oggetto contempla una controversia in tema di modalità di risarcimento del danno subito da un lavoratore a seguito di infortunio in itinere: l'operaio era rimasto folgorato e in corso di causa era stata accertata la carenza di un piano di lavoro adeguato per salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori. Nel liquidare il danno, la Corte d'appello territorialmente competente ha utilizzato singole voci distinte, individuando tre sottocategorie del danno non patrimoniale: danno morale, danno biologico, danno estetico e alla vita di relazione. Secondo il ricorrente datore di lavoro il giudice del merito avrebbe errato nell'operare tale distinzione, essendo ormai principio consolidato che la liquidazione del danno alla salute debba essere effettuata in un'unica soluzione, onde evitare una duplicazione del risarcimento medesimo.
La censura, secondo la Cassazione, è priva di fondamento. Motivando adeguatamente ogni singola voce di danno la Corte d'appello ha permesso una ricostruzione trasparente dell'iter logico adottato a mezzo delle risultanze di causa. E' dunque possibile, per il giudice, procedere alla liquidazione del danno morale in maniera autonoma, rappresentando lo stesso uno degli aspetti della macro categoria "danno non patrimoniale", "laddove la motivazione del provvedimento evidenzi le caratteristiche dell'uno e dell'altro, dovendosi ritenere il primo - cioè il danno biologico - la lesione all'integrità fisica in senso stretto e il secondo il mero turbamento dello stato d'animo". Ciò non contrasterebbe con il carattere dell'unicità del danno non patrimoniale, previsto all'art. 2059 codice civile, e con il correlativo principio di non duplicazione del risarcimento. Il criterio risolutivo adottato dalla Suprema Corte trova fondamento altresì nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CEDU), ratificata dall'Italia a mezzo legge 190/2008, in quanto l'integrità morale rappresenta la "massima espressione della dignità umana".
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