di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 28230 del 18 Dicembre 2013.
Abbiamo già dato notizia di questa sentenza che può senz'altro far discutere se non altro per le sue implicazioni sul piano umano. Pubblichiamo ora il testo integrale del provvedimento.
Se il padre della minore, spiega la Corte, non ha residenza fissa né stabile lavoro e la madre ha deficit intellettivi, allora la bambina può essere dichiarata in stato di adottabilità e affidata ai servizi sociali. Il tribunale dei minori, accertato che la madre non era più in grado di far fronte ai bisogni primari della bambina, ha disposto per la sua adottabilità. Tale decisione è stata confermata anche in secondo grado. Avverso la sentenza d'appello la madre ha proposto ricorso per Cassazione.
"Sussiste la situazione di abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità" pertanto "una mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore, in mancanza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono".
L'idoneità del genitore a prendersi cura del minore deve essere valutata in concreto, caso per caso, e il giudice deve motivare la decisione di affidare il bambino ai servizi sociali.
Tale il principio enunciato dalla Suprema Corte che, nel contemperare gli interessi contrapposti del genitore a mantenere la potestà sul figlio e del figlio ad un equilibrato sviluppo psico-fisico, al di là di una valutazione esclusivamente etica, ha fatto prevalere il secondo. Il giudice del merito è stato in grado di motivare in modo pertinente la decisione adottata; nessun vizio di motivazione è dunque riscontrabile nel caso di specie. La sentenza impugnata viene confermata. Vai al testo della sentenza 28230/2013