di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 28228 del 18 Dicembre 2013. Va respinta la richiesta di addebito della separazione avanzata dal marito, fondata sulla circostanza che la moglie avrebbe sviluppato una grave forma di dipendenza dall'alcol - rendendo impossibile la prosecuzione di qualsiasi tipo di rapporto matrimoniale, materiale e affettivo - se tale tendenza era già nota allo stesso prima delle nozze.
La domanda di addebito è stata rigettata in primo e in secondo grado ed il caso è finito dinanzi alla suprema Corte di Cassazione.
Gli Ermellini, respingendo il ricorso hanno ritenuto la questione infondata. Nella fase di merito il ricorrente non aveva dimostrato che la situazione patologica della moglie fosse a lui sconosciuta prima del matrimonio
. Al contrario aveva affermato che la donna si era sempre opposta a sottoporsi a cure idonee; se, nonostante ciò, l'ha sposata, "le difficoltà successive non possono essere sicuramente poste a fondamento della pronuncia di addebito". Così ha argomentato il giudice nella sentenza impugnata, e la Cassazione non ha ravvisato alcun difetto di motivazione. "La motivazione appare adeguata e logica, con esplicito richiamo agli obblighi di assistenza e comprensione verso l'altro coniuge in caso di malattia, e non è stata neppure specificamente censurata dal ricorrente". La decisione del giudice d'appello viene quindi confermata.Vai al testo della sentenza 28228/2013