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La risposta la sapete già, è vero. Attualmente in Italia non è possibile per una coppia omosessuale adottare un minore. Al contrario l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso è possibile nel Regno Unito, in Spagna, in Francia, in Irlanda, nella Danimarca, in Svezia, in Norvegia, nei Paesi Bassi, in Belgio, nello stato di Israele, in alcuni stati USA, in Argentina.
In ogni caso in Italia una coppia gay può essere considerata idonea per l'affidamento temporaneo di un minore.
Ma quali sono le differenze tra adozione di un minore e affidamento temporaneo di un minore?
L'adozione e' quell'istituto giuridico che consente al minore di poter crescere all'interno di un'altra famiglia in maniera serena quando il bambino si trovi in uno stato di abbandono, subisca maltrattamenti e,quindi, sia privo di assistenza morale e materiale.
L'adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non esista separazione personale neppure di fatto; gli stessi devono risultare idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'affidamento, invece, viene scelto nei casi in cui il minore, vivendo in una famiglia problematica che non riesce a prendersi adeguatamente cura del bambino, viene temporaneamente affidato ad un'altra famiglia, ad una comunità, o anche ad una persona single.
A scegliere l'affidamento temporaneo possono essere sia i genitori del bambino ma anche il Tribunale per i minorenni quando l'allontanamento dalla sua famiglia risponde all'interesse del minore; questi ritornerà nella sua famiglia di origine appena i problemi della stessa si risolveranno mentre se le difficoltà dovessero persistere e risultare irreversibili il minore potrebbe essere dichiarato adottabile.
La scelta innovativa di affidare temporaneamente un minore ad una coppia gay e' stata presa dal Tribunale per i minorenni di Parma che ha confermato il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Parma.
La storia vede come protagonista una coppia omosessuale - composta da due uomini 50enni - che aveva dato la propria disponibilità per un affidamento temporaneo di minori, entrando a far parte della lista di persone a cui rivolgersi in caso di bisogno.
Il minore che necessitava di un affidamento temporaneo era una bambina di circa due anni e mezzo, figlia di persone straniere con problemi familiari.
Un centro di ascolto per le famiglie, avendo valutato le varie domande presentate da coppie per ottenere l'affidamento temporaneo, sceglieva come coppia idonea, per l'affidamento della minore straniera, proprio una coppia di omosessuali.
La scelta si è rivelata ottima perché la bambina si è inserita facilmente nell'ambiente familiare, e' a conoscenza della sua situazione e chiama affettuosamente i genitori affidatari "zii".
Nel caso in cui la famiglia della piccola non dovesse risolvere i propri problemi, come accade in casi simili, potrà essere data in adozione ma non certamente ai genitori affidatari ma non per questioni di discriminazione sulle scelte sessuali della coppia ma semplicemente perché presupposto imprescindibile per l'adozione di un minore e' che la coppia sia sposata.
Quindi l'adozione di un minore non può essere concessa ne' ad una coppia di omosessuali, ne' ad una coppia di fatto. Queste persone possono solo ottenere l'affidamento temporaneo di un minore.
Le persone single invece possono chiedere l'adozione di un minore solo se sussistono determinate condizioni che sono quelle previste dall'art. 44 della L.184/83:
1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 (handicapp) e siano orfani di entrambi i genitori;
3. nel caso di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Qualche novità è stata poi introdotta dalla Corte Costituzionale nel 2005 (v. ordinanza qui sotto allegata). La Corte ritiene possibile l'adozione da parte di single nei seguenti casi:
La Corte ha cioè ritenuto possibile l'adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:
1. quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
2. nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo (quando non si riesce ad esempio a individuare una coppia con caratteristiche adeguate alle necessità del minore, oppure quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).
Il single può pertanto essere dichiarato, dal Tribunale per i minorenni, idoneo all'adozione internazionale di un minore che si trovi nelle predette condizioni. Tuttavia, l'adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d'origine del minore è ammessa l'adozione da parte di persone non coniugate.
del Foro di Taranto
Testo dell'ordinanza 347 anno 2005 corte costituzionale