di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28204 del 17 Dicembre 2013. L'istituto della caparra confirmatoria, regolato all'art. 1385 codice civile

, consiste sia in un versamento in acconto sul dovuto, ma ha anche la funzione di risarcire la controparte per eventuali inadempimenti contrattuali. Se trattenuta, sulla parte legittimata non graverà alcun onere della prova. Nel caso in cui il contratto venga risolto per cause imputabili a colui che versa detta caparra, l'altra parte potrà trattenere la somma versata a titolo di ristoro del danno subito. Nel caso in oggetto, a seguito di stipula di preliminare di vendita di un terreno edificabile, il promittente venditore si è rifiutato di perfezionare la compravendita poiché l'acquirente non avrebbe versato il saldo pattuito. Relativamente alla situazione, il venditore aveva trattenuto l'importo della caparra versata dal promittente acquirente a titolo, appunto, di risarcimento del danno. Il promittente acquirente citava in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento; il venditore formulava domanda riconvenzionale volta a dichiarare lo stato di insolvenza dell'acquirente (società nel frattempo sottoposta a procedura liquidativa) nonché a confermare il trattenimento della caparra a titolo di risarcimento.

Nella sentenza la Suprema Corte evidenzia come, ex art. 1385 c.c. sopra citato, la parte adempiente (il venditore) abbia una duplice possibilità d'azione: o trattenere la caparra a titolo di risarcimento o chiedere la risoluzione o l'esecuzione del contratto, con conseguente condanna al risarcimento del danno della controparte. Un'opzione alternativa per cui, effettuata la scelta, le possibilità non sono cumulabili. Nel caso la parte prediliga la prima opzione, "in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria

, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2, a ritenere la caparra ricevuta o a esigere il doppio di quella versata: in tal caso, la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento". Nel secondo caso invece "qualora invece detta parte abbia preferito, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 3, domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell'an e nel quantum, giacchè la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria".



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: