Il condomino non ha diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di auto in sosta impedisce agli altri di accedere con automezzi nei vani di sua proprietà e se rende scomodo il raggiungimento a piedi delle singole abitazioni.

E' quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n.  27940 del 13 dicembre 2013.

La Corte richiama i contenuti dell'articolo 1102 del codice civile (Uso della cosa comune)  che, pur riconoscendo a ciascuno il diritto di servirsi della cosa comune, pone determinati limiti al libero utilizzo da parte dei singoli, giacché è necessario da un lato che non si alteri la destinazione  del bene comune, e dall'altro che non si impedisca agli altri condomini "di farne parimenti uso secondo il loro diritto"

Il principio enunciato dalla Corte non esclude naturalmente che possa  sussistere un diritto ad utilizzare il cortile condominiale anche per la sosta di autoveicoli.

Bisogna sempre avere riferimento al caso concreto. In linea generale, se  nel regolamento condominiale non viene specificato  il tipo di utilizzo  che i condomini possono fare del cortile,  si deve ritenere non consentita una sosta prolungata.

Sarebbe sempre opportuno, in caso di incertezze,  adottare una delibera

assembleare diretta a stabilire con chiarezza se alcune areee comuni vadano destinate in tutto o in parte a parcheggio auto.  La stessa Corte di Cassazione (con sentenza 9877/2012) aveva anche precisato che l'assemblea, con maggioranza qualificata (1136 codice civile quinto comma), può decidere di trasformare un cortile in un parcheggio, anche se ciò comporti delle modifiche alle disposizioni del regolamento condominiale.


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