di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 28616 del 20 Dicembre 2013. La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: non occorre cioè l'elemento soggettivo della volontà del custode, essendo responsabile per ogni evento lesivo provocato dal bene sottoposto al suo controllo, a patto che il danneggiato provi il nesso causale tra condotta e lesione e salvo che lo stesso custode dimostri la sussistenza di caso fortuito. Il caso fortuito è l'evento esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a diminuire o recidere il nesso causale tra condotta ed evento. La giurisprudenza nel tempo ha interpretato il concetto di caso fortuito estendendone la portata, arrivando a comprendervi anche lo stesso comportamento colposo del danneggiato.
Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha confermato la decisione adottata in fase di merito, ritenendo insussistente la responsabilità in capo al gestore dell'impianto sciistico per le lesioni riportate dallo sciatore che, a causa della propria condotta imprudente - dimostrata in corso di causa - ha impattato contro il cordolo; le prove prodotte hanno convinto il giudice del merito che la condotta abnorme del danneggiato, colpevole di aver tenuto una velocità troppo elevata rispetto alle caratteristiche della pista e relativamente alle circostanze del caso, è stato l'unico elemento concorrente nella produzione dell'evento dannoso. Nessuna mancanza è contestabile al gestore dell'impianto, il quale ha provveduto al corretto mantenimento della pista, segnalando in modo idoneo ogni zona e adottando le misure di prevenzione adeguate, compresa l'altezza del cordolo, ritenuta corretta rispetto alla scarsità delle precipitazioni nevose di quella stagione.
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