di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 132 dell'8 Gennaio 2014. Il decreto legislativo 80/1998 ("nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa") ha avuto l'effetto di devolvere tutte le controversie sorte in materia di pubblici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale previsione veniva tuttavia riformata dall'intervento della Corte Costituzionale nel 2000, la quale manteneva da una parte l'esclusività del giudice amministrativo, pur tuttavia ammettendo la possibilità di risolvere tali tipi di controversie attraverso giudizio arbitrale. Nel caso di specie il comune coinvolto, a dire del ricorrente, avrebbe notificato atto di accesso finalizzato all'instaurazione di giudizio arbitrale avverso ente gestore di acquedotto pubblico di zona in un momento successivo all'entrata in vigore della normativa sopra citata, instaurando di fatto arbitrato
illegittimo. Il lodo emanato veniva impugnato dall'ente gestore ma, a seguito di rigetto da parte della Corte d'appello (secondo la quale la clausola arbitrale prima irregolare, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, avrebbe riacquistato riviviscenza) lo stesso ricorreva in Cassazione.
La regola generale, valida nell'intero ordinamento giuridico italiano, è quella per cui la legge non ha efficacia retroattiva ma ha effetti solamente per il futuro: la sopravvenienza del divieto di arbitrato per determinate materie sarà idoneo a rendere nulla la clausola compromissoria eventualmente inserita nei contratti stipulati tra gli enti pubblici e le società appaltanti solamente in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore del provvedimento. Ricorda la Suprema Corte come la clausola compromissoria
acceda al contratto originariamente stipulato; stipula che è sicuramente intervenuta prima dell'entrata in vigore della normativa citata. Inoltre, "la sopravvenienza del divieto di arbitrato in una determinata materia non ha l'effetto di rendere retroattivamente nulla la clausola compromissoria originariamente valida del contratto, ma (…) esclusivamente quello di sancirne l'inefficacia per il futuro". Ciò significa che, una volta venuta meno la causa impeditiva (cioè la normativa a seguito di pronuncia costituzionale) tale clausola compromissoria ha riacquistato piena efficacia, restando quindi legittimo il giudizio arbitrale instaurato sulla base della stessa. Non importa se il lodo è stato emanato in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa.Vai al testo della sentenza 132/2014