Di Manuela Margilio - Con la sentenza 466/2014 la Corte di cassazione civile ha ritenuto legittima la costruzione di una piccola veranda da parte del proprietario dell'ultimo piano se non reca pregiudizi all'aspetto estetico dell'edificio e non compromette l'ariosità e la luminosità delle abitazioni dei piani sottostanti.

E' stato così rigettato il ricorso di un condominio di Marano nella provincia di Napoli contro i due proprietari dell'appartamento sito all'ultimo piano.

Non si potrà pertanto procedere con la demolizione della veranda dell'ultimo piano dello stabile realizzata con profilati di metallo qualora tale costruzioneo sia di ridotte dimensioni e qualora non leda il decoro della facciata dell'edificio e non tolga aria agli appartamenti sottostanti.

Il codice civile all'art. 1127 stabilisce che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del lastrico solare può elevare nuovi piani o nuove costruzioni (salvo che sia vietato dall'atto di acquisto). Ciò, però, a condizione che non vengano pregiudicati:

1 - le condizioni statiche dell'edificio;

2 - l'aspetto architettonico dell'edificio, né che diminuicano in maniera considerevole l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Con la sentenza citata è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione che la realizzazione della veranda con profilati metallici non basta a configurare una lesione del decoro architettonico del fabbricato.

Inoltre, quando l'opera è destinata a locale stenditoio e non a uso abitativo, le sue dimensioni ridotte consentono di escludere anche che la stessa possa togliere luce ai condomini dei piani inferiori.

Manuela Margilio - margilio.manuela@gmail.com


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