di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 684 del 15 Gennaio 2014. Il risarcimento del danno e il calcolo relativo alla riduzione percentuale dell'abilità al lavoro subiscono alcune modificazioni nel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia coadiuvato da patologie pregresse o da condizioni psicofisiche che ne hanno favorito il verificarsi. Questo il principio espresso dalla Suprema Corte in accoglimento al ricorso proposto dal lavoratore, colpito da infarto al miocardio da accertato stress lavorativo, causato da un periodo protratto di superlavoro, il quale sia però, per costituzione propria, predisposto ad essere colpito da coronopatia ostruttiva.
Nel momento in cui viene integrata tale fattispecie, il giudice del merito, anche d'ufficio (ex art. 79 dpr 1124/1965, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) deve procedere all'applicazione della c.d. "formula Gabrielli". Si tratta di una vera e propria formula matematica "espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo)" che consente di calcolare la diminuzione effettiva dell'abilità lavorativa tenuto conto delle condizioni psicofisiche pregresse del soggetto colpito. Essa deve infatti essere rapportata " non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità" e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e rinviata al giudice d'appello che provvederà ad applicare questo importante principio di diritto.
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