La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.
Nel caso di specie la Corte territoriale, sia pure ai fini di delineare - in relazione alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio e alla determinazione delle percentuali di responsabilità gravanti sul datore di lavoro, sul direttore dei lavori e sul caposquadra - il comportamento imprudente ed imperito tenuto dal lavoratore, ha ricostruito, la dinamica dell'accaduto in termini chiari ed inequivoci: il lavoratore, hanno infatti precisato i giudici del rinvio, ebbe "senza caschetto protettivo e privo di imbracatura peraltro non predisposta, facendo forse affidamento sulle proprie capacità di equilibrio e comunque nel rispetto della direttiva ricevuta, agendo senza il dovuto controllo da parte del G. e del M. oltre che del C." ad avventurarsi "sul cordolo alla sommità del muro in costruzione allo scopo di passare ai compagni di lavoro alcune tavole di lavoro per montare un ponteggio", così contribuendo al verificarsi dell'evento.
Ciò posto - si legge nella sentenza - la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto individuare specifiche condotte che, ove tenute, avrebbero evitato che il lavoratore si "avventurasse", appunto, sulla sommità del muro noncurante delle misure protettive (segnatamente caschetto ed imbracatura) e, in tal modo, cadesse a terra dall'alto.
Sennonché, mentre con riguardo al già condannato C. (caposquadra), "la condotta omissiva è stata propriamente individuata, come già posto in rilievo da questa Corte, nel non avere lo stesso, presente al momento del fatto in cantiere, impedito al lavoratore di salire appunto, in assenza di ogni possibile cautela, sulla sommità del tetto, ove era in costruzione un ponteggio, per passare agli altri operai il materiale da utilizzare per detta costruzione, con riguardo agli odierni ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata si è soffermata, senza adeguatamente considerare i rilievi svolti nella sentenza di annullamento con rinvio, su condotte che, per come valutate in sentenza, appaiono di per sé non conferenti rispetto al già considerato necessario piano di causalità colposa."
In particolare - precisano i giudici di legittimità - in merito alla figura del Direttore dei Lavori "si è chiarito, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18 e 19 del d. lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni."