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Quando una coppia di coniugi decide di separarsi lo fa per trovare una soluzione alla crisi del matrimonio; quindi, i coniugi nel periodo della separazione non cessano di essere marito e moglie semplicemente non vivono più sotto lo stesso tetto e di conseguenza vengono meno alcuni doveri quali quello della coabitazione, della fedeltà e di assistenza.
Se entrambi i coniugi sono economicamente autonomi viene meno il dovere di assistenza mentre se vi è un coniuge economicamente debole (in genere la moglie), il dovere di assistenza materiale si trasforma nel suo diritto a ricevere un contributo al mantenimento sotto forma di assegno mensile.
L'importo dell'assegno di mantenimento deve essere calcolato tenendo presente quello che è stato il tenore di vita goduto dalla coppia in sede di matrimonio.
Ci sono però alcuni casi in cui, l'assegno di mantenimento versato in favore del coniuge può essere ridotto.
Ad esempio se il marito e' anziano e malato può chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento, che versa in favore della moglie, se le sue condizioni di salute sono destinate a peggiorare e, quindi, dovrà affrontare ulteriori esborsi economici.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 927/14 del 17.01.2014 con una sentenza di pochi giorni fa.
In buona sostanza, considerata l'età dell'uomo e le sue condizioni di salute si è presunto che con ogni probabilità le condizioni sarebbero peggiorate nel tempo
costringendo l'uomo ad un maggiore esborso per spese mediche ed assistenziali.
Proprio questi elementi vanno considerati dal giudice nel momento di quantificazione dell'assegno di mantenimento da versare in favore della moglie separata.
Testo sentenza n. 927 del 17 gennaio 2014