Di Maurizio Tarantino

Cassazione Civile  n. 927 del 17 gennaio 2014.

L'assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all'altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all'obbligo di assistenza materiale.

L'obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell'assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni: 

-        deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;

-        al coniuge che richiede l'assegno non deve essere addebitata la separazione;

-        il coniuge richiedente non deve avere "adeguati redditi propri";

-        il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

Può accadere però che il genitore obbligato al mantenimento possa trovarsi in difficoltà economiche o di salute, in questi casi il genitore non può essere esonerato dal versare l'assegno di mantenimento ai figli ma in queste ipotesi può agire in giudizio chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento.
Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 927 del 17 gennaio 2014 ha ritenuto che se il marito è anziano e con problemi di salute ,alla moglie deve essere ridotto l'assegno di mantenimento in suo favore.

Nella vicenda in esame, la ricorrente aveva chiesto in primo grado la separazione con addebito poiché il coniuge aveva esercitato su di lei minacce verbali nonché fisiche a cui era scampata .

Il Tribunale aveva accolto la domanda di addebito ed imposto al marito di pagare dell'ex moglie un assegno mensile di euro 800. La Corte d'appello confermava l'addebito ma decide di ridurre l'importo quantificandolo in euro 500 perché l'uomo per via delle sue precarie condizioni di salute sarebbe andato soggetto ad innumerevoli spese mediche.

Contro la decisione del Giudici di secondo grado viene presentato ricorso in Cassazione dalla moglie la quale affermava  che i giudici di appello avrebbero fatto riferimento, nel ridurre l'assegno di mantenimento a carico del marito, ad un evento futuro ed incerto, ossia l'aggravarsi delle condizioni di salute dello stesso e la conseguente esigenza di futuri esborsi per l'ottenimento di prestazioni assistenziali, laddove l'assegno di mantenimento andrebbe calcolato sulla base delle circostanze attuali. 

Al riguardo, gli Ermellini nel respingere il ricorso hanno precisato che la Corte d'appello, ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'ex marito, ha attribuito rilievo alla sue condizioni attuali di salute documentalmente accertate, che già richiedevano un particolare attenzione sia sotto il profilo dell'assistenza sia delle terapie.

Uno stato di cose, ha concluso il collegio, destinato ad accrescersi nel tempo con il "progressivo degrado dello stato fisico" dell'uomo e gli inevitabili aumenti di spese sanitarie e che giustifica pienamente la riduzione dell'assegno di mantenimento.      

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione, conformemente alla sentenza impugnata, ha ritenuto che il giudice può ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge se l'obbligato è anziano e in precarie condizioni di salute; in questo caso, infatti, è prevedibile che l'onerato debba andare incontro a crescenti spese di carattere medico e assistenziale.

Dott. Maurizio Tarantino

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