La partecipazione del pubblico ministero nel Giudizio dinanzi alla sesta sezione civile della Cassazione non e' piu' obbligatoria ma soltanto facoltativa. A dirlo è la stessa Corte con la sentenza n.1089 del 20 gennaio 2014.
"L'art. 70 comma secondo, quale risultante dalla modifiche introdotte dall'art. 75 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge agosto 2013, prevede che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause avanti alla Corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge». A sua volta l'art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 81 del citato decreto legge n. 69, al primo comma dispone che « il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di Cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, primo periodo del codice di procedura civile, il quale espressamente sancisce «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio»".
Non solo. (…) "L'art. 75 del già citato decreto legge n. 69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n. 98 del 2013, dopo aver disposto al primo comma la sostituzione dell'art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, comma primo del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si tengono dinnanzi alla sesta sezione civile di cui al già citato art. 376 c.p.c, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»", e cioè a far data dal 22 agosto
(…) Ciò posto, "il Collegio rileva che l'esplicito riferimento contenuto sia nell'art. 76, comma primo, lett. b), del r.d.n. 12 del 1941 (come modificato dall'art. 81 del decreto legge n. 69 del 2013), sia nell'art. 75, comma secondo, alle udienze che si tengono presso la Sesta sezione civile, consenta di ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell'ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell'art. 70, terzo comma, c.p.c. e cioè ove ravvisi un interesse pubblico".
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