La Cassazione Penale con sentenza n.2347 depositata il 20 gennaio 2014 ha rigettato il ricorso presentato da un medico specialista condannato, sia in primo che in secondo grado, per lesioni colpose gravi dovute ad una mastoplastica additiva. 

Il medico ricorrente, con un intervento diretto ad aumentare il seno della paziente, ne peggiorava l'aspetto estetico cagionandone una malattia superiore ai 40 giorni. 

La Suprema Corte non ritiene applicabile alla fattispecie l'articolo 3 della legge Balduzzi, con il quale viene depenalizzata la colpa lieve in determinate circostanze; la norma infatti esclude la responsabilità penale dell'esercente una professione sanitaria se nel suo operato si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica

Nel caso trattato, tuttavia, non ricorrono gli elementi descritti dalla norma. Nel comportamento dell'imputato si accerta infatti la "colpa grave" rinvenibile "nell'errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei beni manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria".
Anche le considerazioni in merito al rilascio del consenso informato, proposte dalla parte ricorrente, non valgono a escludere la responsabilità penale del medico. Statuisce infatti la Suprema Corte che l'acquisizione del consenso informato

, rappresenta solo la condizione di "liceità" della prestazione medico chirurgica ma non influisce sulla valutazione della sua condotta in quanto il suddetto consenso non si identifica con quello di cui all'art. 50 c.p. norma scriminante. Esso attiene alla libertà di scelta del paziente e concerne il suo diritto alla salute quale bene disponibile. Questo, a maggior ragione «nell'ambito della chirurgia estetica, per sua natura non connotata dall'urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione».


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