di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 1009 del 20 Gennaio 2014. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del soggetto interessato (nel caso di specie, uno straniero) esclude la possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al giudice, anche se trattasi di regolamento di giurisdizione. E' quanto stabilito dalla recente pronuncia delle sezioni unite - che in questo caso si è pronunciata, appunto, nel caso di cui all'art. 360 comma 1 - di cui in oggetto.
A seguito di ordinanza delle sezioni unite rigettante la domanda di distrazione delle spese, lo straniero ricorrente proponeva ricorso per revocazione, innanzi allo stesso giudice, affermando di non aver mai richiesto l'ammissione a suddetto patrocinio. La Cassazione richiedeva così informazioni al giudice di primo grado, giungendo in tal modo conferma dell'esistenza della richiesta con nota dell'Ordine degli avvocati del luogo. Pur in presenza di diversa domiciliazione (in fase di regolamento di giurisdizione, infatti, l'avvocato nominato per il patrocinio risultava domiciliato presso altro studio legale) la Cassazione ricorda come "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 75 dpr 115/2002" è valido "per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse". Quindi anche per il regolamento di giurisdizione.
"L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell'ordinario, dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento" e "nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito". L'onere di deposito della documentazione attestante l'ammissione al patrocinio, conclude la Corte, è da ritenersi assolto poiché verificatosi già in grado di merito. Il ricorso per revocazione è quindi rigettato.Vai al testo della sentenza 1009/2014