di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 1171 del 21 Gennaio 2014. Quali sono i presupposti per procedere alla legittima cancellazione del professionista dall'elenco del relativo Ordine di appartenenza? Nel caso di specie un medico dentista, accusato, processato e condannato per diversi reati (tra cui ingiuria e maltrattamenti in famiglia), a seguito di procedimento disciplinare avviato dall'ordine di appartenenza a seguito di notizia di sua condanna penale, era stato cancellato dall'elenco dei professionisti. Inoltre, il medico avrebbe omesso di comunicare la pendenza dei procedimenti penali a suo carico anche all'atto di iscrizione all'albo. La Commissione centrale per gli esercenti professioni sanitarie (organo di secondo grado) rigettava l'impugnazione proposta. Il medico dunque proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la circostanza che, nonostante la condanna penale riportata, fosse ancora in possesso di tutti i requisiti di legge per il mantenimento dell'iscrizione.
La Suprema Corte passa in rassegna l'intera normativa disciplinante i casi di verifica preventiva dei requisiti richiesti e di eventuale successiva cancellazione dall'albo per intervenuta carenza di altri. In particolare, si sofferma ad analizzare requisito della "specchiata condotta morale e politica", punto cardine dell'intera vicenda: secondo l'organo disciplinare la condanna penale avrebbe fatto venir meno tale requisito.
La Cassazione non è però dello stesso avviso; essa sostiene che "deve operarsi una netta distinzione tra condotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta per volta considerate, e che quindi possono essere legittimamente oggetto di valutazione a questi effetti; e condotte riconducibili esclusivamente ad una dimensione "privata" o alla sfera della vita e della libertà individuale, in quanto tali non suscettibili di essere valutate ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche comunque soggette a controllo pubblico". Nel caso in cui, come quello di specie, la cancellazione dall'albo comporti una modifica sostanziale della realtà lavorativa del soggetto, occorre procedere alla valutazione della condotta richiesta in modo rigido e seguendo regole ben precise, onde evitare di sconfinare nell'arbitrio. Non essendo stato il ricorrente condannato in via definitiva per reati strettamente attinenti l'esercizio della sua professione, è da ritenersi illegittima la decisione adottata dagli organi disciplinari, dovendo il ricorso essere accolto e la decisione cassata con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che dovrà pronunciarsi tenendo conto dell'importante principio enunciato dalla Cassazione.Vai al testo della sentenza 1171/2014