Al comma 1, di tale norma, si stabilisce che: "1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".
Per quanto concerne la decurtazione dei punti dalla patente di guida, il successivo comma 2, stabilisce che: "La comunicazione (relativa alla decurtazione dei punti, n.d.a.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284,00 a euro 1.133,00".
Il verbale relativo alla violazione originaria contiene ben in evidenza e con assoluta chiarezza l'invito a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, così come richiesto dalla norma di cui all'articolo 126bis, comma 2. Del pari anche le conseguenze della mancata comunicazione sono, di regola, ben evidenziate nel verbale nel quale si legge una dicitura del tipo: "Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133".
Il riferimento è preciso: la comunicazione deve contenere i dati personali del conducente al momento della violazione e della sua patente di guida. Operativamente, il Ministero dell'Interno, con la circolare 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1 ha precisato che il proprietario del veicolo, destinatario del verbale di accertamento della violazione deve far faccia pervenire all'ufficio procedente, a norma dell'articolo 126-bis, codice della strada, una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: in tale caso, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.
L'allegato 1 alla citata circolare prevede il modello da compilare e sottoscrivere a cura dell'effettivo conducente del veicolo al momento della commessa violazione:
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
al verbale di contestazione nr……… di Registro Generale nr………
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………………….prov………..il………/………/…….residente in …………………………………………………………………………………. prov… via…………………………………………………………………………………………………………n.………
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione nr……… di Registro generale nr………… notificato in data ……..dalla Sezione Polizia Stradale di…………..
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, (art 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
dichiara che
nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell'applicazione delle conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione della patente) comunica di essere titolare di patente di guida cat………….nr………………………… rilasciata da …………………………………………
in data……../………/…………… valida fino al ……../………/…………….
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell'art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
………………………… lì……………….
Firma
___________________________________
Il Ministero dell'Interno precisa che il modello deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire all'organo di polizia stradale accertatore in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del trasgressore
Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase
"Io sottoscritto/a -----nato/a a ---- il ---e residente a ------in via ---DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso." La copia fotostatica deve essere firmata".
La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata, o, si ritiene, anche, mediante invio a mezzo PEC) all'organo di polizia stradale che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro 30 giorni dalla notifica stessa.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 20 novembre 2013, n. 46326, ha statuito che le mendaci dichiarazioni scritte sull'apposito modulistica di dichiarazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, relative ai dati di soggetto diverso da quello che era l'effettivo trasgressore della violazione prodromica, al fine di conseguire un "ingiusto profitto con altrui danno", consistente nel non subire decurtazioni di punteggio dalla propria patente di guida, a danno di terza persona, costituisce il reato di falso ideologico, di cui all'articolo 483, codice penale.
Per cui, operativamente, se dalla dichiarazione presentata al Comando di Polizia Municipale procedente, sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, si dovranno effettuare gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria, e, nel caso in cui venisse verificata la falsità di quanto dichiarato, si dovrà procedere con notizia di reato per la violazione dell'articolo 483, codice penale, (in riferimento all'articolo 76, DPR 445/2000), nei confronti di colui che ha fatto e sottoscritto la mendace dichiarazione.