In particolare l'articolo 192 al comma 3 prevede che "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 ( l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee)è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
Poiché dunque, in materia, vi è una competenza esclusiva del Sindaco, la determinazione dirigenziale è da considerarsi viziata per incompetenza ed è soggetta ad annullamento. (TAR Lazio, sez. II, sentenza 7 gennaio 2014, n.86).
Dott. Luigi Del Giudice