La Cassazione (ordinanza n. 11277/2002) ha stabilito che non è perseguibile penalmente chi spaccia sostanze dopanti nelle palestre, quando tale comportamento non è finalizzato ad alterare le gare degli sportivi
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11277/2002, ha stabilito che non è perseguibile penalmente chi spaccia sostanze dopanti nelle palestre, quando tale comportamento non è finalizzato ad alterare le gare degli sportivi.

La Corte ha infatti affermato che, in base all'interpretazione letterale dell'art. 9 L. 376/00, il commercio e la somministrazione delle sostanze cd. dopanti è punibile penalmente soltanto quando sussiste la finalità specifica di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o quando è tale da modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi farmaci o sostanze.


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