di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 1835 del 28 Gennaio 2014. La Suprema Corte - nella specie, la sesta sezione, c.d. "sezione filtro" - interviene nell'interpretare l'art. 11 del CCNL 2001 interessante il personale del Comparto scuola. Nel caso di specie diversi docenti, impiegati a tempo determinato, agivano contro il Ministero per vedersi riconosciuta la retribuzione integrale per i periodi di astensione, obbligatoria e/o facoltativa, durante i quali avevano fruito dei congedi parentali. Resisteva il MIUR contestando l'applicabilità della disposizione in oggetto anche al personale impiegato a tempo determinato. A seguito di accoglimento della domanda da parte della Corte d'appello, il Ministero dell'Istruzione ricorre in Cassazione.


La sezione filtro si pronuncia direttamente sulla vicenda, qualificata come manifestamente infondata. Infatti, essa cita giurisprudenza granitica, ricordando il relativo principio di diritto: "le disposizioni in tema di congedi parentali di cui all'articolo 11 del Ccnl del 2001 del personale del Comparto Scuola sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato". Dunque, nessuna distinzione interna tra docenti a seconda del tipo di contratto stipulato. La clausola contrattuale è da sempre interpretata nell'ottica del principio di non discriminazione. La tutela contrattuale, estesa al personale a tempo determinato, viene a cessare nei confronti di quest'ultimo solo allo spirare del termine d'impiego.


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