di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 1805 del 28 Gennaio 2014. Durante procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, in primo grado il Tribunale poneva a carico del marito il versamento di assegno di mantenimento a favore della figlia minore, affidata alla madre, negando il mantenimento anche per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente; disponeva infine l'assegnazione della casa familiare a favore del marito. In appello tuttavia tale sentenza veniva riformata, ponendo a carico del marito anche l'onere di versare il mantenimento al figlio maggiorenne.

La sezione filtro della Cassazione - la sesta sezione - ritenendo la questione per una parte manifestamente, per l'altra manifestamente infondata, si pronuncia direttamente. Essa afferma che "la madre, convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, è legittimata a richiedere il suo mantenimento". E' stato infatti appurato che il figlio ha soltanto partecipato ad un tentativo, peraltro non andato a buon fine, di apertura di attività di ristorazione insieme alla madre. L'onere di provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne è a carico del genitore obbligato: nel caso di specie, non essendo riuscito a provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne, il padre è stato condannato al versamento dell'assegno di mantenimento

in suo favore. Se il ricorso, per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale - inizialmente assegnata al marito, in appello riassegnata alla moglie convivente con i figli - viene accolto, con disposizione di assegnazione condivisa ad entrambi i coniugi separati, viene tuttavia respinta l'opposizione avanzata dal marito in merito al versamento dell'assegno di mantenimento periodico a favore del figlio.


Vai al testo dell'ordinanza 1805/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: