di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1972 del 29 Gennaio 2014. Interessante pronuncia della Cassazione in tema di criteri giudiziali di liquidazione degli onorari al legale. Se la causa è "lineare", non presenta cioè elementi di difficoltà esplicità né implicita - perchè, ad esempio, come nel caso di specie, la trattazione della causa si può definire "seriale" - è legittimo liquidare l'onorario minimo all'avvocato.
Il caso in oggetto riguarda una controversia sorta in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, tema che gode, a grandi linee, di orientamenti giurisprudenziali costanti, e che attualmente non ha subito forti interventi normativi. Nella specie la danneggiata riportava danni alla vettura a seguito di incidente stradale verificatosi a causa del difettoso funzionamento di impianto semaforico. L'interessata conveniva dunque in giudizio, oltre agli automobilisti concorrenti, il Comune responsabile (che a sua volta chiamava in giudizio l'impresa appaltante, responsabile dei lavori all'impianto). In primo grado il giudice di pace liquidava alla ricorrente una certa somma a titolo di risarcimento; somma diminuita in sede d'appello. Avverso tale sentenza l'interessata proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte chiarisce come, ex art. 75 c.p.c., sia onere del difensore presentare in corso di causa la propria nota spese, da allegare al fascicolo di parte. Tale nota non è tuttavia vincolante per il giudice, il quale "nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo, c.p.c.) può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92, comma primo, c.p.c.)". Inoltre, secondo la disciplina dell'ordinamento forense vigente all'epoca dei fatti, era facoltà del giudice ridurre - in maniera non superiore alla metà rispetto alle somme indicate nei tariffari forensi - l'importo degli onorari, laddove la causa risulti di "facile trattazione". L'importante è che tale decisione del giudice risulti motivata. Circostanza effettivamente avvenuta; ad essere cassato è invece l'importo liquidato dal giudice che, secondo i calcoli della Corte, sarebbe stato inferiore alla metà.
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