"Il giudice di merito deve motivare la scelta di ridurre gli importi richiesti dalle parti nella nota spese ritualmente depositata, tuttavia è consentito alla Corte di cassazione, ove non siano necessari accertamenti di fatto, verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 384, comma 4, c.p.c."
A dirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 1761 del 28 gennaio 2014.
Oggetto del ricorso, la sentenza con la quale il giudice di merito - nella specie la Corte d'Appello competente - riduceva le spese processuali a carico della parte soccombente in misura inferiore al minimo tariffario stabilito (d.m. 8.4.2004 n. 127), e alla nota spese ritualmente depositata dall'appellante all' esito del giudizio di primo grado.
Due le questioni portate dinanzi alla Cassazione: Prima tra tutte, quella di stabilire se - come nel caso di specie- dinanzi alla scelta del giudice di merito di ridurre immotivatamente le somme richieste dal difensore con la nota spese, ci si trovi di fronte a un difetto assoluto di motivazione e se, tale sia in grado di imporre ipso iure la cassazione con rinvio della sentenza senza alcun'altra considerazione, ovvero se, al contrario, posto il caso suddetto, vi sia la possibilità in sede di legittimità di verificare comunque la congruità delle spese liquidate dal giudice di merito, onde limitarsi a correggerne la motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c..
Alcune premesse prima della decisione.
L'art. 75 disp. att. c.p.c.- afferma la Corte - impone al difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, di "unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita".
La nota delle spese di cui all'art. 75 c.p.c. non è vincolante per il giudice, il quale, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore di quella vittoriosa (art. 91, comma primo, c.p.c.), può tuttavia escludere la ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue (art. 92, comma primo, c.p.c.).
Le previsioni del codice di rito appena ricordate vanno, poi, integrate con quanto disposto dall'art. 60 r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante l'ordinamento della professione di avvocato. L'art. 60, comma quarto, r.d.l. 1578/33 stabilisce che l'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti col decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi. Il successivo comma quinto, poi, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario: nel primo caso, "quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi"; nel secondo caso, "quando la causa risulti di facile trattazione". La riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla metà (art.
Ebbene, in un quadro normativo così posto, tre sono i corollari ivi discendenti: (1) quando il giudice liquida le spese secondo gli importi risultanti dalla notula ritualmente depositata, non è tenuto a particolari oneri di motivazione, salvo che la congruità di essa non sia stata specificamente contestata; (2) quando, invece, il giudice ritiene di dovere avvalersi della facoltà di cui all'art. 92, comma primo, c.p.c. (e cioè escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue) ha l'onere di indicare: (2a) quali spese abbia inteso ridurre od escludere; (2b) quali ragioni le rendano eccessive o superflue (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 18906 del 08/08/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 4404 del 24/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 08/02/2007; Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 01/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001; Sez. 1, Sentenza n. 6816 del 02/07/1999; Sez. 3, Sentenza n. 196 del 10/01/1966); (3) analogamente, il giudice avrà l'obbligo di motivare la propria decisione - ed in questo caso per espressa previsione di legge - quando ritenga di liquidare gli onorari in misura superiore al massimo od inferiore al minimo (Sez. L, Sentenza n. 564 del 12/01/2011; Sez. L, Sentenza n. 27804 del 21/11/2008).
Se tutto ciò è vero, è allora evidente che la scelta effettuata dalla Corte d'Appello di non motivare la riduzione delle spese processuali a carico della soccombente, è in palese contrasto col principio per cui "il dissenso del giudice dalle somme richieste con la notula o la liquidazione di importi inferiori al minimo tariffario dev'essere espressamente motivata".
La Cassazione fa il punto.
«L'art. 384, ultimo comma, c.p.c., stabilisce che "non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione".
Tale norma è stata tradizionalmente interpretata nel senso che il potere della Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata può essere esercitato solo quando una motivazione esista, ma sia scorretta, e non già quando manchi del tutto: e ciò sul presupposto che la mancanza della motivazione non permette di accertare se la pronuncia impugnata sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Tuttavia questo risalente principio non osta, nel nostro caso, ad una integrazione della motivazione della sentenza impugnata, lasciandone fermo il dispositivo. Ciò per quattro ragioni.
La prima ragione è che i ricorrenti, col motivo in esame, si dolgono della violazione dei minimi tariffari stabiliti dal decreto ministeriale applicabile ratione temporis (ovvero il d.m. 8.4.2004 n. 127), e quindi postulano un errore di diritto.
Per verificare se tale errore sussista, questa Corte dovrebbe dunque compiere un giudizio di diritto, non un accertamento in fatto. In questa sede infatti non si discute della spettanza delle suddette spese, o del corretto uso da parte del giudice di merito del potere di compensarle o meno (statuizioni le quali costituiscono tipicamente valutazioni di fatto riservate al giudice di merito), ma si discute unicamente della corrispondenza tra spese liquidate in sentenza e spese liquidabili secondo la legge, il che costituisce una tipica valutazione in diritto (tra le tante decisioni in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007).
Se, dunque, all'esito di tale accertamento in diritto il quantum liquidato a titolo di spese processuali dalla Corte d'appello dovesse rivelarsi corretto, l'omessa motivazione da parte del giudice di merito potrà essere surrogata in questa sede di legittimità, alla stregua di qualsiasi altro vizio d'una motivazione che sostenga una decisione corretta.
La seconda ragione è il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 cost., alla luce del quale deve essere interpretato l'art. 384 c.p.c. (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005; Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008). Tale principio renderebbe irragionevole cassare una sentenza non motivata, per rinviarla al giudice di merito il quale, però, non potrebbe adottare un decisum diverso da quello della decisione cassata.
La terza ragione è di ordine logico.
Come già visto, l'orientamento che nega la possibilità di applicazione dell'art. 384, comma 4, c.p.c., al cospetto d'una motivazione mancante, si fonda sull'assunto secondo cui la mancanza della motivazione nella sentenza impugnata non permette alla Corte di cassazione di accertare se la pronuncia sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 23328 del 09/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988).
Questo orientamento, quale che ne sia la condivisibilità in iure, si è formato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso di motivare decisioni che, in teoria, si sarebbero potute fondare tanto su ragioni giuridiche, quanto su ragioni di fatto (ad es., la sussistenza o meno della prova). Quell'orientamento, quindi, non potrebbe trovare applicazione (…) in un caso come il presente, nel quale non esistono fatti controversi tra le parti, ma soltanto il dubbio sulla correttezza in iure degli importi liquidati a titolo di spese processuali.
La quarta ragione, infine, è di ordine sistematico.
Infatti, quale che fosse la soluzione che si volesse dare al problema dei limiti entro i quali alla Corte di cassazione è consentito correggere od integrare la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., tale soluzione non potrebbe non tenere conto della specificità della statuizioni sulle spese di lite.
Nel giudizio di legittimità, il codice di procedura accorda ampi poteri alla Corte di cassazione in questa materia: le è infatti consentito accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio (art. 385, comma 1, c.p.c.).
Questa norma costituisce espressione del generale principio di economia processuale, in virtù del quale non è luogo a trasferire una causa dall'uno all'altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata.
Se, dunque si riconosce alla Cassazione il potere di esaminare i fascicoli di merito e liquidare le relative spese processuali quando il giudizio sia destinato a concludersi dinanzi ad essa a causa dell'erroneità della decisione impugnata, a fortiori tale possibilità dovrà ritenersi sussistente quando il giudizio si arresti nella sede di legittimità non perché la decisione impugnata fosse erronea e da cassare senza rinvio, ma perché era corretta nel decisum.
Quanto, poi, al caso in cui la Corte è chiamata a valutare la correttezza di una liquidazione già effettuata dal giudice di merito, deve concludersi per la possibilità riconosciuta alla Corte di cassazione, ove non siano necessari accertamenti di fatto, verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 384, comma 4, c.p.c..("(...) poiché tanto nel caso di cassazione senza rinvio quanto nel caso di rigetto del ricorso il processo si arresta, sarebbe contrario ad ogni logica ritenere che - dati due esiti processuali ad progressum litis impedientes - il potere di esaminare direttamente gli atti di merito sia dalla legge accordato alla Corte quando le spese si tratti di liquidarle ex novo, e le sia invece negato quando si tratti di verificare la correttezza d'una liquidazione già compiuta. Se così fosse, infatti, si perverrebbe all'assurdo di imporre il rimedio più grave (la cassazione con rinvio) dove il vizio è meno grave, e viceversa".)»
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