di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generale di ogni provvedimento giudiziale - salvo i casi stabiliti dalla legge - è che ogni atto deve essere motivato. Il giudice di legittimità - oltre che al giudice del merito - può infatti procedere ad un controllo sulla logicità e la ragionevolezza della motivazione, individuando altresì i casi in cui la stessa sia del tutto carente. E' ciò che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito in esito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.
Secondo giurisprudenza costante, le spese per il c.t.u. rientrano "tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa". Non si capisce quindi come abbia potuto il giudice dell'opposizione, in fase di merito, pur accogliendo parzialmente l'opposizione e condannando di conseguenza il creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Va cassata la sentenza
impugnata limitatamente all'omessa pronuncia del giudice del merito, relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza di parte (poiché anche di queste spese la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, stante la sua natura di allegazione difensiva tecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria a carico di entrambe le parti contrasta con il principio generale della soccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.Vai al testo della sentenza 1771/2014