di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 1893 del 29 Gennaio 2014. L'assegno di mantenimento - ipotesi differente dalla previsione di versamento degli alimenti - consiste in una somma, posta a carico del coniuge inadempiente, a favore dell'altro coniuge, da corrispondersi periodicamente e che deve permettere al coniuge svantaggiato di mantenere il tenore di vita posseduto in pendenza di matrimonio. Tale assegno, inoltre, è disposto in caso di violazione degli obblighi matrimoniali. Nel caso di specie, la circostanza che il marito sia andato in vacanza con l'amante mentre la moglie era ricoverata presso una casa di cura costituisce sicuramente grave inadempimento dei doveri matrimoniali e, come tale, giustamente dà origine all'obbligo di versamento del mantenimento in sede di giudizio di separazione.

Proposto ricorso in Cassazione, lo stesso viene rigettato. Le scelte compiute dal giudice del merito sono discrezionali e, ove correttamente motivate, non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, è stato compiutamente provato dalla controparte il nesso causale tra la condotta fedifraga del ricorrente e l'inevitabile disgregarsi del rapporto matrimoniale. Anche l'importo dell'assegno (quantificato in 8000 euro mensili) è esente da vizi: la quantificazione sarebbe stata correttamente effettuata dal primo giudice, confermata poi in appello, prendendo in considerazione ogni aspetto dell'attività imprenditoriale dell'onerato (nonché le numerose proprietà

dello stesso, site anche all'estero), unitamente alla circostanza che la moglie, in accordo col marito, si sarebbe dedicata esclusivamente alla cura della casa e della famiglia, non avendo alcun reddito proprio.


Vai al testo della sentenza 1893/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: