di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1761 del 28 Gennaio 2014. Se da una parte il giudice di merito non è vincolato al rispetto della nota spese depositata dall'avvocato (ex art. 75 disp. att. c.p.c.), dall'altra, nel caso in cui se ne discosti (ad esempio, in caso di causa di "facile soluzione") deve motivare la sua decisione. Sulla questione la Corte di Cassazione, pur essendo giudice di legittimità, può pronunciarsi: a patto che non sia necessario accertare ulteriori circostanze di fatto. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie, riguardante una controversia sorta in tema di sinistri stradali, la Cassazione, rilevato il difetto assoluto di motivazione in punto onorari del giudice del merito, si pone il problema di applicare o meno la cassazione con rinvio. La Suprema Corte, affidandosi a quattro motivazioni specifiche e ben argomentate (sussistenza di errore di diritto, ragioni di economia processuale, logicità e sistematicità dell'intervento) ritiene di poter procedere direttamente alla correzione della sentenza

impugnata. Enuncia così il seguente principio di diritto: "deve ritenersi che quando sia impugnata dinanzi alla Corte di cassazione la liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, per avere questi ridotto senza motivazione gli importi richiesti con la notula ritualmente depositata, sia consentito alla Corte di cassazione, ove non siano necessari accertamenti di fatto, verificare la correttezza della suddetta liquidazione e, in caso positivo, rigettare il ricorso integrando la motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell'articolo 384, comma 4, c.p.c.".


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