Di Maurizio Tarantino
Cassazione Civile n. 929 del 17 gennaio 2014.
L'addebito della separazione è una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del marito o della moglie. Va precisato che la sentenza di separazione con addebito al marito o alla moglie presenta notevoli differenze con la "separazione per colpa" che è stata poi abolita con la riforma del diritto di famiglia del 1975.
La Corte di Cassazione più volte si è occupata del tradimento ed ha sempre ricordato che l'infedeltà coniugale può comportare l'addebito della separazione solo se si dimostra che la relazione extraconiugale è stata la causa della crisi della coppia e non la sua conseguenza.
In sostanza deve essere stata la relazione extraconiugale ad aver rotto l'equilibrio di una serena vita di coppia. Quindi, nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza tra i due coniugi sia determinata da comportamenti di uno dei due che violano i doveri del matrimonio (ex art.143 Codice Civile), un coniuge può richiedere al Giudice di addebitare all'altro la separazione.
In buona sostanza bisogna dimostrare il nesso di causalità tra l'infedeltà e il naufragio del matrimonio.
Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 929 del 17 gennaio 2014 ha ritenuto che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Nella vicenda in esame, il Tribunale di Rieti con sentenza del 2009 pronunciava la separazione personale dei coniugi, dalla cui unione erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione veniva rigettata la domanda di addebito proposta dalla moglie, escludendosi la prova del nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito che aveva intrattenuto una relazione adulterina dalla quale nell'anno 1994 era anche nata una figlia.
Invece, nella loro diversa valutazione, i giudici della Corte di Appello di Roma, avevano riconosciuto come la vita coniugale era apparsa serena sino al momento dell'apprendimento, da parte della moglie della nascita di un'altra figlia per il marito, e ciò in quanto proprio da quel momento, anche se successivo nel tempo sia rispetto alla nascita che all'instaurarsi del rapporto extra coniugale, la circostanza "dell'apprendimento della notizia dell'adulterio e della nascita della prole" costituiva il punto di caduta della violazione dei doveri connessi all'art. 143 del codice.
Nel confermare il ragionamento della Corte di Appello della Capitale, e nel rigettare i motivi del ricorso del marito, gli Ermellini ha osservato come l'attribuzione dell'addebito della separazione personale al marito, appare ineccepibilmente ricondotta, dalla Corte distrettuale, al suo antecedente reprensibile contegno, caratterizzato da una relazione extra coniugale, nel cui ambito è nata una figlia. Tali circostanze erano state a lungo nascoste alla moglie, che ne era venuta a conoscenza tramite il parroco, soltanto nell'anno 2003.
Poste queste premesse, la Suprema Corte prosegue richiamando un orientamento costante dal 1982 con la Sentenza SS UU nr. 2494 secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Alla luce di quanto esposto, la Suprema corte di Cassazione conformemente al provvedimento impugnato, ha statuito che "non può tuttavia sottacersi che il venir meno all'obbligo di fedeltà coniugale" in modo particolare se questo venir meno, comporta la nascita di una figlia nata, appunto, fuori dal matrimonio "rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e quindi circostanza sufficiente a giustificare "l'addebito della separazione al coniuge che ne sia responsabile, semprechè non si constati la mancanza di un nesso tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso" di fatti e circostanze che portino il giudice a rilevare la preesistenza di un contesto di convivenza meramente formale, che in qualche modo quindi, tolleri la relazione extra coniugale e la nascita di altra prole".
Maurizio Tarantino
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