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Con la separazione dei coniugi non si è più una coppia ma non si smette di essere genitori. Quindi, come detto più volte, in sede di separazione il giudice disporrà, in capo al coniuge economicamente più forte il mantenimento del dell'altro coniuge senza redditi propri e dei figli minori e maggiorenni ,non autonomi economicamente.
Questo significa che il figlio raggiunta la maggiore età se è ancora uno studente oppure non ha raggiunto una indipendenza economica ha diritto ad essere mantenuto.
Diversa cosa e' che il figlio sfaticato o senza profitto negli studi utilizzi il diritto al mantenimento a proprio comodo.
In questo caso il genitore onerato a versare mensilmente l'assegno di mantenimento può fare istanza per chiedere l'interruzione del mantenimento.
Al vaglio della suprema Corte di Cassazione è finito il caso di una giovane donna di più di trent'anni che aveva rifiutato di lavorare nell'azienda del padre perché l'azienda si trovava in una località lontana.
L'illogico rifiuto della figlia di lavorare nell'azienda paterna e' stato sufficiente per rigettare la richiesta avanzata dall'ex moglie di ottenere un contributo dall'ex marito per il mantenimento della figlia.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2236 del 3 febbraio 2014 stabilendo che la figlia, avendo rinunciato al lavoro offertole dal padre, aveva fatto desumere la propria indipendenza economica.
Quindi, il mantenimento a favore del figlio maggiorenne, non ancora autonomo economicamente, può essere negato tutte le volte in cui il figlio rifiuti un'opportunità lavorativa oppure rimanga nella sede universitaria senza esercitare con profitto gli studi.
Va precisato che per "opportunità lavorativa"non deve intendersi il posto fisso ma la possibilità di riuscire a rendersi indipendenti anche con lavori saltuari.
Corte di cassazione - ordinanza n. 2236 del 3 febbraio 2014