di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 2537 del 5 Febbraio 2014. L'assegno di mantenimento, dovuto a beneficio dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, può essere revocato o diminuito a seguito della messa in cassa integrazione dell'obbligato? La circostanza che lo stesso sia titolare di auto di lusso influisce sugli interessi giuridici del caso?
La sezione filtro della Suprema Corte ripercorre la vicenda processuale, rilevando come dalle prove fornite nei gradi di merito fosse emerso che il reddito complessivo dell'onerato era ben maggiore rispetto a quello dichiarato. Oltre al reddito dovuto alla cassa integrazione egli disponeva di entrate aggiuntive in nero, nonché del godimento della casa coniugale. Contesta la moglie separata che tale bene potrebbe garantire ulteriore reddito poiché sarebbe possibile destinare parte dell'immobile alla locazione. Inoltre, il ricorrente avrebbe provveduto ad acquistare, in tempi recentissimi, un'auto qualificata di lusso.
Non si comprende come, col reddito dichiarato, avrebbe potuto permettersi una tale spesa. Ottenuto un primo ridimensionamento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto a favore di moglie e figlie, l'interessato impugna anche tale sentenza mirando ad una revoca totale dell'obbligo. La Cassazione tuttavia non ravvisa alcuna violazione di legge, né difetto di motivazione, poiché nell'adottare la propria decisione la Corte d'appello ha tenuto debitamente conto dell'intervenuta variazione della situazione lavorativa dell'obbligato. Inoltre, tali circostanze devono essere bilanciate con la situazione propria della moglie, la quale, a causa delle pessime condizioni di salute, risulta fortemente penalizzata sul piano lavorativo; e delle figlie, non ancora produttive di autonomo reddito. Il giudice di legittimità, verificata l'assenza di vizi, non può sindacare nel merito le scelte del precedente giudice; il ricorso è quindi rigettato.
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