di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 2542 del 5 Febbraio 2014. Possono i beni acquisiti dopo la separazione o il divorzo, provenienti da una successione ereditaria, essere valutati al fine di stabilire la capacità economica dell'onerato di assegno di mantenimento?

La Suprema Corte si esprime in senso affermativo, limitando tuttavia l'incidenza degli stessi (i quali, tuttavia, non possono certo essere presi in considerazione ai fini di valutare il tenore di vita matrimoniale tenuto in pendenza di matrimonio, proprio perchè l'aumento patrimoniale è avvenuto in un momento successivo). Lo stesso ragionamento deve aversi con riguardo al beneficiario dell'assegno di mantenimento: nel caso fosse tale soggetto a ricevere beni in eredità, come nel caso di specie, allora sarebbe legittima la richiesta di modifica o di revoca di versamento di assegno a suo favore avanzata da parte dell'onerato.

La Cassazione non può più entrare nel merito della questione; non è possibile procedere quindi a un nuovo esame degli assetti patrimoniali di ciascuno dei coniugi. Il ricorso proposto dalla moglie beneficiaria dell'assegno è rigettato, proprio perchè non è possibile non prendere in considerazione tale intervenuta modifica patrimoniale, in senso positivo, di per sé idonea a costituire una rendita autonoma in grado di far fronte ai bisogni della donna, prima garantiti dall'assegno di mantenimento. Secondo i calcoli del giudice del merito, avallati dalla Cassazione, la rendita complessiva a disposizione della donna sarebbe di 274mila euro, con un possibile utilizzo mensile di oltre 2000 euro per almeno dieci anni.


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