di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 2324 del 3 Febbraio 2014. Il nostro ordinamento regola i casi di responsabilità degli amministratori all'art. 2393 del codice civile. Per integrare tale responsabilità civile, la quale dà origine all'obbligo di risarcire il danno cagionato, occorre che la condotta dell'amministratore sia idonea a ledere un bene giuridico protetto dall'ordinamento; occorre inoltre che siano applicate alcune regole di natura strettamente probatoria.


A seguito di azione di responsabilità avanzata dalla società nei confronti dell'amministratrice - responsabilità accertata nel corso di giudizio di convalida di sequestro conservativo sui beni dell'interessata - il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine causato alla società. Tale responsabilità era fondata su alcune irregolarità contabili, nonché sulla circostanza che l'amministratrice avrebbe provveduto a incassare alcune somme dai debitori, senza poi provvedere al versamento a favore della società. Pur ottenendo un parziale accoglimento in appello, l'interessata restava obbligata a restituire le somme indebitamente trattenute. Proponeva quindi ricorso in Cassazione.


L'azione di responsabilità ex art. 2393 ha carattere contrattuale, dovendo la società danneggiata provare sia il danno subito che il nesso causale tra la condotta tenuta dall'amministratrice e la lesione lamentata. Spetta all'amministratore provare il contrario, cioè che il fatto non è imputabile a negligenze o mancanze proprie, dimostrando di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti. Nel caso di specie si è verificata una violazione di legge, da parte del giudice del merito, poiché lo stesso ha tenuto conto di un danno in re ipsa, non adeguatamente provato dalla società, la quale si è limitata a produrre elementi generici, privi di idonea portata incriminatrice. Il danno provocato deve infatti avere carattere concreto e non meramente ipotetico; deve essere cioè stabilito il quantum dello stesso, monetizzazione mai avvenuta in corso di processo di merito. Il principio di diritto applicabile al caso di specie, per giurisprudenza costante, è quello di mantenere "chiaramente distinto il momento della prova della lesione da quello della quantificazione delle conseguenze da quella lesione scaturite". Il ricorso viene quindi parzialmente accolto e rinviato alla Corte d'appello per una nuova pronuncia.


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